Sicurezza del Lavoro
Secondo diverse autorevoli interpretazioni, il nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), si applica anche alle Associazioni che non occupano lavoratori dipendenti.
Il fatto discende dal principio per cui il Socio impegnato nelle attività o colui che presta servizio volontario deve essere comunque tutelato.
Infatti in base all’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, il volontario, come definito dalla legge 266/1991, è equiparato ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto stesso, ad un “lavoratore” a sua volta definito con lo stesso articolo “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Quindi, come si può osservare, quello che conta in materia di sicurezza, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, è la prestazione di lavoro e che la stessa si svolga per conto di una organizzazione a capo della quale vi sia un datore di lavoro, il quale, a sua volta, è definito all’art. 2 comma 1 lettera b) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 come il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” e che nel caso in esame è da individuare nel responsabile legale dell’Associazione.
Da quanto sopra detto, quindi, e da quanto emerge dalla lettura del comma 4 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale il Testo Unico “si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati” discende che anche le Associazioni C.G.S. sono tenute ad assolvere a tutti quegli adempimenti che fanno capo ad un qualsiasi datore di lavoro che occupa dei lavoratori alle proprie dipendenze e quindi alla effettuazione della valutazione dei rischi, alla informazione e formazione dei lavoratori equiparati, alla nomina di addetti al primo soccorso ed antincendio, ecc.
Ai sensi dell’art 29 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, le Associazioni che occupano fino a 10 “lavoratori” e comunque non oltre il 30 giugno 2012, possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Dopo il 30 giugno 2012, salvo modifiche legislative, sarà necessario redigere il Documento di Valutazione dei Rischi.
E’ disponibile un fac-simile dell’autocertificazione, da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e quindi alla prima riunione utile dell’Assemblea dei Soci dell’Associazione C.G.S. locale.