Lo Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“COMITATO C.G.S. /CNOS-CIOFS REGIONE SARDEGNA”
Sottoscritto dai Soci fondatori il 1 marzo 2009
Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede
E’ costituita a norma del Codice Civile un’Associazione non riconosciuta avente la denominazione “Comitato C.G.S./CNOS-CIOFS Regione Sardegna”, che viene indicata con la denominazione abbreviata “C.G.S. Sardegna”, con sede nel Comune di Cagliari, via Sant’Ignazio da Laconi 64.
L’Associazione “Comitato C.G.S./CNOS-CIOFS Regione Sardegna” è organo sociale periferico regionale dell’Associazione Nazionale “C.G.S. Cineclubs Giovanili Salesiani” costituita con atto 9 novembre 1967, rep. n. 36225, del Dott. Vincenzo Pompili Notaio in Roma, rinnovata con denominazione “C.G.S./CNOS-CIOFS Cinecircoli Giovanili Socioculturali” con atto del 10 febbraio 1980 rep. n. 74480 presso il dott. Ugo Balestri - notaio in Prato, e rinnovata infine con la medesima denominazione con atto registrato in data 10/04/2006 al n. 2391 Serie 1 presso il dott. Maurizio Marinelli – Notaio in Napoli, promossa dagli Enti CNOS (Centro Nazionale Opere Salesiane) e CIOFS (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane).
L’Associazione “Comitato C.G.S./CNOS-CIOFS Regione Sardegna” potrà istituire sedi secondarie.
Art. 2 - Identità dell’Associazione
L’Associazione “Comitato C.G.S./CNOS-CIOFS Regione Sardegna” è un’Associazione di promozione che opera nell’ambito della cultura cinematografica, teatrale, musicale, e di tutte le arti performative riferite al mondo della cultura giovanile.
L’Associazione “Comitato C.G.S./CNOS-CIOFS Regione Sardegna” recepisce le finalità dello Statuto Nazionale dell’Associazione Nazionale C.G.S./CNOS-CIOFS, seppure nella sua autonomia organizzativa, funzionale, amministrativa, gestionale.
Art. 3 - Finalità
L’Associazione “Comitato C.G.S./CNOS-CIOFS Regione Sardegna” non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori previsti dal presente statuto nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, escludendo qualsiasi finalità politica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
Essa si prefigge di raggiungere finalità educative, formative, sociali, promozionali, culturali ed assistenziali a favore dei giovani, con esplicito riferimento all’ispirazione cristiana e al sistema educativo di Don Bosco.
In particolare, si propone di:
contribuire alla crescita integrale dei giovani, rispondendo alla loro domanda educativa e valorizzando le espressioni giovanili della cultura e del tempo libero;
sviluppare la professionalità dei soci, la qualificazione educativa dell’animatore culturale e favorire la crescita della spiritualità giovanile;
promuovere le dimensioni educative, culturali, sociali e politiche delle espressioni relazionali giovanili, quali componenti di un articolato progetto di uomo e di società ispirato esplicitamente ai valori cristiani, al sistema preventivo di Don Bosco ed agli sviluppi della prassi educativa salesiana;
diffondere nelle diverse agenzie educative i valori espressivi dei giovani, nonché realizzare attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni e dibattiti, cinema d’essai, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari;
realizzare attività di promozione teatrale, riferite al Teatro Educativo ed alla drammatizzazione, alla musica e a tutte le arti performative riferite al mondo della cultura giovanile, attraverso spettacoli, concerti e momenti di aggregazione pubblicazioni e manifestazioni similari;
garantire appropriati servizi di promozione, di informazione, di assistenza e di coordinamento per tutti i soci per il perseguimento dei fini propri dell’Associazione;
dare forza giuridica alla rappresentanza associativa delle espressioni socioculturali giovanili negli organismi consultivi e decisionali a tutti i livelli, ricercando opportunità di adesioni ai medesimi;
qualificare il proprio apporto educativo anche intervenendo all’interno di pubbliche programmazioni di attività socioculturali e favorendo iniziative di collaborazione con analoghe istituzioni impegnate nell’area della cultura, dello spettacolo e del tempo libero.
L’ Associazione, ricorrendone le caratteristiche, si identifica come: associazione culturale; ente non commerciale; ente di tipo associativo; ente di promozione sociale; associazione di cultura cinematografica; associazione di promozione teatrale; associazione di ispirazione religiosa
Art. 4 - Ambiti di Presenza
Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo, l’Associazione si propone una presenza attiva nello specifico della comunicazione sociale, con particolare riferimento ai settori del cinema, della radio, della televisione, del teatro, della musica, dello spettacolo in genere, della stampa o di altri settori delle espressioni culturali e del tempo libero del mondo giovanile.
Essa opera secondo una originale proposta Culturale – Formativa ed un coerente programma di attività associative da realizzare anche con la collaborazione di analoghe associazioni, alle quali offre il proprio contributo ideale ed operativo nei seguenti ambiti:
ecclesiale, concorrendo ad elaborare e a realizzare piani pastorali programmati che contemplino anche la valorizzazione di apporti specifici della cultura giovanile;
salesiano, collocandosi all’interno delle offerte associative proposte ai giovani e ordinate ad uno specifico progetto educativo e pastorale che favorisce le dimensioni giovanili nell’ambito della comunicazione e della cultura;
territoriale regionale e locale dove si predispongono scelte politiche ed operative rivolte ai giovani, specie nei settori di attività dell’Associazione.
Art. 5 - Attività
Operativamente, l’Associazione promuove, coordina, programma e realizza iniziative ed attività coerenti con le proprie finalità associative.
In particolare, a livello regionale, si propone di:
predisporre, attraverso i propri organi associativi, programmi e piani articolati di attività nei settori di cui al precedente art. 4;
garantire a tutti i soci occasioni strutturate di formazione, di qualificazione e di aggiornamento, secondo i vari settori e i vari livelli di impegno associativo, avvalendosi anche degli apporti di esperti esterni e delle Università;
promuovere iniziative di studi, di ricerche, di sperimentazioni e di documentazioni nell’ambito dei settori specifici dell’Associazione;
elaborare sussidi multimediali atti a trasmettere messaggi efficaci e formativi nell’ambito delle istituzioni scolastiche ed extrascolastiche per l’uso critico dei mezzi di comunicazione sociale e per sviluppare le attitudini e le capacità creative dei giovani alle varie espressioni della cultura e del tempo libero;
rappresentare l’Associazione regionale e le sue strutture periferiche locali presso gli organismi della Regione, le Pubbliche Amministrazioni e altre Istituzioni che operano nelle aree affini a quelle dell’Associazione.
L’Associazione potrà, in via sussidiaria e meramente strumentale, svolgere prestazioni di servizi per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione medesima.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà collaborare con altri Enti Pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell’ambito di tale collaborazione l’Associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali.
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti i tesserati possono esservi nominati.
Se permesso dalla Legge l’Associazione ed i circoli ad essa aderenti possono assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell’esercizio cinematografico e della distribuzione di film.
Art.6 - Servizio volontario
L’Associazione ricerca il coinvolgimento attivo e responsabile dei Soci, attraverso la proposta del servizio volontario nell’animazione e nella realizzazione delle iniziative e delle attività associative.
Essa valorizza l’impegno del volontariato quale atteggiamento dinamico di maturazione personale e di solidarietà sociale nei confronti delle domande educative emergenti dal mondo dei giovani e dal contesto del territorio.
Attraverso l’attuazione della Proposta Culturale e Formativa dell’Associazione Nazionale C.G.S./CNOS-CIOFS, in linea con la Proposta Culturale Formativa espressa nell’ambito dell’ambiente educativo nel quale opera, l’Associazione, tende a coinvolgere anche la famiglia nelle Associazioni Locali, riconoscendo il suo insostituibile ruolo educativo.
Nella condivisione degli obiettivi, e nello stile del volontariato, l’Associazione riconosce e condivide il fruttuoso rapporto tra religiosi e laici che offre il proprio contributo di complementarità nella esperienza associativa.
L’esercizio delle cariche e degli incarichi sociali è a titolo gratuito, è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica o dell’incarico, purché autorizzato dal Consiglio Direttivo.
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli associati. In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. Per le attività svolte in regime di convenzione con gli Enti Pubblici, i lavoratori dell’Associazione avranno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione e le necessità aziendali.
Art.7 – Rapporti con gli Enti Promotori
L’Associazione “Comitato C.G.S./CNOS-CIOFS Regione Sardegna” riconosce e valorizza il ruolo degli Enti Promotori CNOS e CIOFS negli organi sociali della medesima, in cui esercitano la funzione di guida e controllo atta a garantire l’ispirazione codificata nelle costituzioni delle rispettive congregazioni.
Al fine di rendere efficace il loro ruolo, il Delegato CNOS e/o la Delegata CIOFS, oltre che essere Soci di diritto dell’Associazione “Comitato C.G.S./CNOS-CIOFS Regione Sardegna”, hanno il compito precipuo di garantire l’orientamento dell’Associazione stessa all’interno del Progetto Educativo Pastorale Salesiano previsto nell’Ispettoria e promosso nella Regione Sardegna, e di assicurare il collegamento con i locali e nazionali tra l’Associazione e gli Enti Promotori.
Il Delegato CNOS e/o la Delegata CIOFS sono membri di diritto negli Organi dell’Associazione, nei quali hanno anche l’esercizio di voto attivo e passivo.
Qualora, per qualsiasi motivo ed unilateralmente, gli Enti Promotori, sia congiuntamente che disgiuntamente, dovessero riscontrare il venire meno nell’Associazione delle caratteristiche ed i motivi per i quali la promossero, potranno revocare il loro impegno. In caso di revoca dell’impegno da parte dell’Ente Promotore, l’Associazione non potrà più utilizzare nella propria denominazione le Sigle CNOS e/o CIOFS.
Art. 8 - Soci
Sono Soci dell’Associazione “Comitato C.G.S./CNOS-CIOFS Regione Sardegna”:
le Associazioni C.G.S. Locali costituite presso le Istituzioni dei Salesiani di Don Bosco e delle Figlie di Maria Ausiliatrice che accettano le finalità e le norme contenute nel presente Statuto e non appartengono ad altri organismi della stessa natura presenti nella Regione Sardegna;
altre Associazioni, presenti nella Regione Sardegna, anche non costituite presso le Istituzioni dei Salesiani di Don Bosco e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, purché operanti secondo il progetto educativo e la proposta culturale dell’Associazione Nazionale C.G.S./CNOS-CIOFS, rette secondo norme statutarie o regolamenti i cui contenuti siano in armonia con il presente Statuto;
gli Enti Promotori CNOS e CIOFS nella persona dei rispettivi Delegati regionali;
soggetti religiosi e laici, qualificati nel campo delle scienze dell’educazione e/o della comunicazione sociale.
È esclusa espressamente la partecipazione temporanea dei Soci.
Art. 9. - Ammissione
I soggetti di cui alle lettere a), b) e d) del precedente articolo 8, comma 1, possono ottenere la qualifica di socio previa richiesta scritta, inoltrata dal legale rappresentante delle singole Associazioni, al Comitato Regionale, accettata dal medesimo Consiglio e ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 10 - Recesso - Decadenza - Esclusione
Ogni socio è libero di recedere dall’Associazione, inoltrando le dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo Regionale, il quale provvederà a darne comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione C.G.S./CNOS-CIOFS.
Sono dichiarati decaduti i soci che cessino di svolgere le attività di cui al precedente art.5.
L’esclusione di un socio nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità dell’Associazione Nazionale, di cui all’art. 2 dello Statuto, avviene con delibera del Consiglio Direttivo Regionale, a seguito di parere obbligatorio del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il socio, recedente, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote ed i contributi associativi sono non rivalutabili ed intrasmissibili.
Art. 11 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione “Comitato C.G.S./CNOS-CIOFS Regione Sardegna”: l’Assemblea Regionale dei Soci; il Consiglio Direttivo Regionale; il Comitato Esecutivo Regionale; il Presidente Regionale; il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.
Art. 12 - Assemblea Regionale dei Soci
L’Assemblea Regionale dei Soci è l’organo supremo dell’Associazione “Comitato C.G.S./CNOS-CIOFS, Regione Sardegna”. Essa rappresenta la totalità dei Soci e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto o del Regolamento, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti. Essa è composta:
dai Presidenti delle Associazioni C.G.S. Locali presenti nel territorio della Regione Sardegna di cui all’articolo 8 lettere a) e b);
dai Delegati/e CNOS e CIOFS presso ciascuna delle suddette Associazioni C.G.S. Locali;
dai membri del Consiglio Direttivo Regionale, in carica o uscenti;
da un membro del Consiglio Direttivo di ciascuna delle suddette Associazioni C.G.S. Locali.
Il Presidente di una Associazione C.G.S. Locale può delegare un altro socio della medesima Associazione C.G.S. Locale, purché questo risulti tra i membri del Consiglio Direttivo in carica.
L’Assemblea del Comitato Regionale è convocata annualmente dal Presidente del Consiglio Direttivo Regionale, con le modalità previste dai Regolamenti .
Art. 13 – Poteri dell’Assemblea Regionale dei Soci
Spetta all’Assemblea Ordinaria dei Soci:
eleggere ogni 4 anni e con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data dell’Assemblea Elettiva Nazionale, i membri del Consiglio Direttivo Regionale e del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
approvare la relazione annuale morale, organizzativa, finanziaria e tecnica ed il rendiconto consuntivo economico predisposti dal Consiglio Direttivo Regionale;
deliberare su tutto quanto concerne la promozione, il coordinamento e i piani di attività a favore delle singole Associazioni C.G.S. Locali presenti nel territorio della Regione;
formulare proposte e richieste per l’Assemblea Nazionale;
approvare in sede di Assemblea straordinaria l’eventuale Statuto e le sue modifiche.
L’Assemblea Regionale Straordinaria è convocata dal Presidente Regionale o da chi ne fa le veci:
per l’esame delle proposte di modifiche statutarie;
per gravi motivi, a giudizio del Consiglio Direttivo Regionale,
quando ne facciano richiesta almeno la metà delle Associazioni C.G.S. Locali presenti sul territorio della Regione Sardegna;
per le avvenute dimissioni della maggioranza dei membri eletti del Consiglio Direttivo Regionale;
per deliberare lo scioglimento dell’Associazione “Comitato C.G.S./CNOS-CIOFS Regione Sardegna”, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale.
Art. 14 - Convocazioni e deliberazioni dell’Assemblea Regionale dei Soci
L’Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta l’anno ed è presieduta dal Presidente Regionale o, in sua assenza, dal Vicepresidente. L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente Regionale nei casi previsti dal precedente art. 13 comma 2.
La convocazione si effettua con lettera scritta inviata ai soci almeno trenta giorni prima della data stabilita per l’adunanza, indicando luogo, giorno e ora della riunione oltre che gli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento (diretto o per delega) di almeno due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono assunte sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
L’Assemblea Straordinaria avente per oggetto la modifica dello Statuto, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti o rappresentati per delega.
Le delibere dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, e l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, sono portate a conoscenza di tutti i soci tramite affissione nei locali della sede sociale per un periodo minimo di 60 giorni.
Art. 15 - Consiglio Direttivo del Comitato Regionale
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale è l’organo sociale periferico di promozione e di coordinamento delle Associazioni C.G.S. Locali presenti nel territorio regionale ed assolve ai compiti esecutivi delle delibere e delle indicazioni dell’Assemblea Regionale.
E’ composto dai Delegati Regionali CNOS-CIOFS e da quattro membri eletti dall’Assemblea; dura in carica quattro anni, e i suoi membri possono essere rieletti.
Viene convocato dal Presidente regionale almeno tre volte all’anno, con le modalità previste nei Regolamenti.
I membri del Consiglio che resteranno assenti per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decadranno dalla carica di consiglieri.
Alle riunioni possono partecipare, se invitati, i componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, senza diritto di voto ma con parere consultivo.
In caso di vacanza di uno o più seggi nel Consiglio Direttivo, per qualsiasi ragione, si procede immediatamente al completamento del Consiglio rispettando l’esito delle elezioni precedenti. In caso di esaurimento della graduatoria dei non eletti, si procederà all’elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima riunione dell’Assemblea Regionale dei Soci.
Art. 16 - Poteri del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale
Al Consiglio Direttivo del Comitato Regionale sono attribuiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione.
È compito del Consiglio Direttivo:
eleggere il Presidente, anche al di fuori del proprio ambito; il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere tra i membri eletti dall’ Assemblea Regionale dei Soci;
promuovere, nel territorio di sua competenza, le attività di cui all’art. 5 del presente Statuto;
predisporre la relazione consuntiva e programmatica da sottoporre all’Assemblea regionale e da inviare al Consiglio Direttivo Nazionale;
predisporre annualmente i propri bilanci consuntivi e preventivi, con le relative relazioni, controllate dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, come disciplinato dal successivo art. 19 del presente Statuto;
curare l’attuazione delle linee programmatiche approvate dall’Assemblea Regionale e di quelle determinate dagli organi associativi nazionali;
designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nel territorio regionale;
dichiarare decaduto dall’incarico il Consigliere Regionale assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive;
approvare l’eventuale regolamento e le relative modifiche;
ricevere ed istruire la domanda di socio come previsto al precedente art. 9.
adottare i provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea dei Soci;
elaborare le linee programmatiche da sottoporre all’Assemblea Regionale dei Soci;
richiedere e ricevere contributi pubblici e privati sulla base del proprio Statuto;
determinare i limiti di importo entro i quali il Presidente può assumere autonomamente impegni di spesa, fermo restando l’obbligo di successiva comunicazione al Consiglio Direttivo;
accettare la domanda di socio come previsto al precedente articolo 9;
determinare la data per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del Comitato Regionale;
determinare l’entità e la modalità di riscossione dei contributi associativi;
deliberare sull’eventuale esclusione da parte di un socio del titolo stesso come previsto al precedente art.10;
provvedere alla nomina di un altro membro nel Consiglio Direttivo in sostituzione di quello decaduto o dimesso, cooptandolo con il primo dei non eletti in graduatoria;
nominare consulenti e procuratori per determinati atti stabilendone il compenso;
stabilire l’adesione ad organismi culturali, purché questi salvaguardino l’autonomia culturale e gestionale dell’Associazione;
delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo Regionale;
organizzare e coordinare apposite commissioni a favore dei Soci che si occupino delle diverse espressioni culturali pertinenti alle comunicazioni sociali e che, in particolare, curino la formazione, la promozione e gli aspetti giuridici e legali dell’Associazione
Per particolari servizi, il Consiglio Direttivo potrà deliberare di richiedere integrazioni alle quote associative ai soci utilizzatori a fronte degli oneri da sostenere per l’esecuzione di detti servizi.
Art. 17 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riunisce almeno tre volte l’anno o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno tre quinti dei membri.
La convocazione sarà effettuata a cura del Presidente del Comitato Regionale o in sua assenza dal Vicepresidente, con avviso da inviarsi a ciascun membro almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo casi di urgenza nei quali può prescindersi dall’osservanza del termine e dei modi indicati.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza relativa dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
In seno al Consiglio Direttivo Regionale non sono ammesse deleghe.
Art. 18 - Il Comitato Esecutivo Regionale
Il Comitato Esecutivo Regionale è composto dal Presidente del Comitato Regionale, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai due Delegati Regionali (CNOS e CIOFS).
Compito del Comitato Esecutivo Regionale è quello di attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale e in situazioni di particolare urgenza le proposte dal Presidente del Comitato Regionale.
Art. 19 - Il Presidente del Comitato Regionale
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo Regionale, anche al di fuori del proprio ambito, dura in carica un quadriennio.
È membro del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea Nazionale dell’Associazione Nazionale C.G.S./ CNOS – CIOFS.
Egli assolve ai seguenti compiti:
ha il potere di forma ed esercita la legale rappresentanza dell’Associazione, in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio; a tale scopo, al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
convoca e presiede il Consiglio del Comitato Regionale, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti di cui al successivo art. 28;
esercita la legale rappresentanza e cura l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
convoca l’Assemblea Regionale in seduta ordinaria e quella straordinaria nei casi previsti dal presente Statuto;
vigila sulla regolare tenuta dei registri sociali e delle pratiche amministrative di propria competenza;
rappresenta il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale presso le amministrazioni regionali e locali e presso altre istituzioni;
sollecita l’adesione e la partecipazione dei soci del proprio territorio ad iniziative e ad interventi di formazione e di aggiornamento educativo e culturale, con particolare attenzione e preferenza alle forme e ai contenuti della comunicazione sociale.
In caso di impedimento, assenza o dimissioni del Presidente, ne assume temporaneamente tutte le funzioni il Vice Presidente, il quale può ricevere dal Presidente, con atto notorio, anche la delega di legale rappresentante.
Art. 20 - Collegio Regionale dei Revisori dei Conti
Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Regionale.
Esso è convocato, per la prima seduta, dal Presidente Regionale e in tale riunione elegge, tra i suoi componenti, il proprio Presidente; nelle sedute successive, è convocato, due volte all’anno, dal presidente del Collegio medesimo.
I compiti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti sono analoghi a quelli previsti dallo Statuto Nazionale dell’Associazione C.G.S./CNOS-CIOFS.
Art. 21 - Durata dell’Associazione – Patrimonio – Esercizio associativo
La durata dell’Associazione dell’Associazione “Comitato C.G.S. / CNOS-CIOFS Regione Sardegna” è a tempo indeterminato.
Il suo patrimonio è costituito dai contributi ordinari e volontari dei soci aderenti o da qualsiasi altro contributo, lascito o donazione di enti pubblici e/o privati o di persone; i mezzi finanziari per la gestione dell’Associazione sono tratti dal predetto patrimonio.
L’esercizio associativo coincide con l’anno solare.
La partecipazione alle cariche sociali è a titolo gratuito: eventuale rimborso spese può essere concesso su delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale.
Art.22 - Regolamenti
L’organizzazione, le attività ed eventuali casi di controversia all’interno dell’Associazione sono disciplinati da appositi Regolamenti.
Art.23 – Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento l’Assemblea Regionale d’intesa con il Presidente dell’ Associazione Nazionale C.G.S./CNOS-CIOFS, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti alla Associazione Nazionale C.G.S./CNOS-CIOFS, perché li destini ad attività analoghe a quelle svolte dall’Associazione.
Art.24 - Rinvio ad ulteriore normativa
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto Nazionale dell’Associazione “C.G.S. CNOS-CIOFS – Cinecircoli Giovanili Socioculturali” ed alle norme di Legge vigenti in materia.